Allarme Uomo a Terra Cadute nei cantieri

Allarme Uomo a Terra Cadute nei cantieri

Allarme uomo a terra cantieri

Allarme uomo a terra cantieri, protezione contro le cadute

Nei lavori in alto, sui ponteggi, comunemente chiamati lavori in quota, devono essere adottate, seguendo l’andamento e lo sviluppo dei lavori, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere o comunque precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose conformemente a quanto stabilito dal testo unico sulla sicurezza del lavoro. La norma pone in particolare rilievo la pericolosità del lavoro ovvero il rischio di caduta, ed i più importanti articoli del testo unico sulla sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

Definizioni – Art. 107

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

I ponteggi di servizio che accompagnano l’opera in costruzione sono anch’essi delle costruzioni vere e proprie, che vanno progettate, costruite, utilizzate secondo le norme tecniche particolari delle costruzioni in metallo e non, a seconda dei casi.

Generalmente i ponteggi sono da installare secondo le loro specifiche configurazioni strutturali ai sensi dell’autorizzazione ministeriale. Per ponteggi con differente configurazione di cui sopra, per ponteggi con ulteriori sovraccarichi (sovraccarico del vento dovuto alla presenza di un telo applicato all’esterno del ponteggio, tabelloni pubblicitari, ecc., sovraccarico della neve in relazione all’altezza sul livello del mare, scivoli per convogliamento materiali, mezzi di sollevamento, ecc.) e per ponteggi aventi altezza superiore di 20 m, devono essere costruiti secondo un progetto redatto ai sensi dell’art. 133.

1. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali – art. 123
Il lavoro di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali deve sempre essere eseguito sotto la guida di un preposto.
2. Deposito di materiali sulle impalcature – art. 124
E’ vietato depositare dei materiali sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in generale, ad eccezione di quelli che sono necessari per l’esecuzione dei lavori. Il peso dei materiali e delle persone non deve superare il peso che il ponteggio può reggere. Inoltre deve essere consentito il movimento dei lavoratori e le manovre per la prosecuzione del lavoro.